
Le Commissioni Mediche non possono affermare in via preventiva che l'indennità di accompagnamento sia incompatibile con il rilascio della patente di guida. La relazione tra l'indennità di accompagnamento e la patente non dipende dal beneficio economico in sé, ma dalla patologia della persona che richiede l'idoneità alla guida.
Il criterio fondamentale è garantire che il richiedente sia in grado di guidare in condizioni di sicurezza, sia per sé che per gli altri. Pertanto, anche se una persona percepisce l'indennità di accompagnamento, la patente può essere rilasciata o rinnovata qualora la sua condizione patologica consenta una guida sicura.
È essenziale che la Commissione Medica Locale effettui una valutazione approfondita caso per caso per stabilire l'idoneità o meno alla guida, basandosi su criteri medici e non su presunzioni generiche.
Nel caso in cui la visita medica non venga effettuata e si dichiari automaticamente che la percezione dell'indennità di accompagnamento rappresenta un motivo di esclusione per il rilascio della patente, tale decisione della Commissione Medica può essere impugnata tramite ricorso presso le Autorità competenti.
A supporto di quanto esposto, si richiama la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – del 21 marzo 2016.