Con la risposta all’interpello n. 35 dell’11 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per acquistare un veicolo adattato con IVA al 4 per cento, è sufficiente la patente speciale che riporti gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale, ad esempio patente speciale categoria BS con codici di adattamento indicati sul documento.
Non è più necessaria la certificazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se il soggetto è conducente con patente speciale recante gli adattamenti.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 1 bis del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, che ha introdotto la semplificazione documentale. La disciplina IVA è contenuta nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633, Tabella A, parte II, n. 31, e nell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Il decreto ministeriale 16 maggio 1986, come modificato dal decreto del Ministero dell’Economia 13 gennaio 2022, ha recepito la novità prevedendo che la patente speciale con adattamenti possa sostituire la documentazione sanitaria.
L’orientamento era già stato confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 luglio 2023 n. 40/E, che ha precisato che dal 29 gennaio 2022 l’aliquota IVA al 4 per cento può essere riconosciuta sulla base della sola patente speciale con adattamenti prescritti ai sensi dell’articolo 119 comma 4 del Codice della Strada.
Resta necessario presentare una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non aver usufruito dell’agevolazione nel quadriennio precedente. La semplificazione riguarda solo i soggetti abilitati alla guida con patente speciale riportante gli adattamenti, mentre per altre categorie di disabili continua ad essere richiesta la certificazione sanitaria.