
Il certificato medico per l’Iva al 4% non ha scadenza
I certificati medici richiesti per ottenere l’aliquota Iva agevolata al 4% sull'acquisto di ausili tecnici e protesi destinati a persone con disabilità non prevedono una scadenza temporale. Questo principio si applica dal 4 maggio 2021, data di entrata in vigore della modifica all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. Tale novità normativa coinvolge anche i certificati redatti dal medico curante, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 578 del 3 settembre 2021.
Il caso specifico: chiarimenti richiesti da un contribuente
Un contribuente affetto da una disabilità al 90% in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, ha chiesto chiarimenti sulla validità temporale del certificato medico specialistico richiesto per fruire dell’Iva agevolata. Nello specifico, il contribuente è in possesso, oltre alla documentazione prevista dalla normativa, di un certificato rilasciato da un ortopedico della propria ASL, che attesta la cronicità delle sue condizioni e specifica gli ausili utili per la sua patologia.
Ogni volta che il contribuente acquista un prodotto con Iva agevolata, il venditore gli richiede un certificato medico specialistico della ASL con una data non anteriore a dodici mesi. Tuttavia, il contribuente sostiene che, essendo le sue condizioni croniche, il certificato non debba essere rinnovato, salvo l’insorgenza di nuove patologie o la disponibilità di nuovi ausili tecnologici.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la correttezza della posizione del contribuente, precisando che né il certificato rilasciato dal medico specialista della ASL né quello del medico curante hanno una scadenza temporale. Per sostenere questa interpretazione, l’Agenzia ha analizzato il quadro normativo di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento
1. Articolo 1, comma 3-bis, del D.L. n. 202/1989
Questo articolo prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% per gli ausili e le protesi destinati a persone con menomazioni funzionali permanenti.
2. Articolo 2, comma 9, del D.L. n. 669/1996Tale disposizione estende l’aliquota agevolata anche ai sussidi tecnici e informatici che favoriscono l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
- 3. Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, modificato dal D.M. del 7 aprile 2021
In particolare, l’articolo 2 del decreto stabilisce che, al momento dell’acquisto, la persona con disabilità debba presentare:
- Una copia del certificato rilasciato dall’ASL o dalla commissione medica integrata che attesti la disabilità permanente.
- In mancanza di un collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione permanente nel certificato dell’ASL, una dichiarazione integrativa redatta dal medico curante.
Validità temporale delle certificazioni
L’Agenzia chiarisce che, a partire dal 4 maggio 2021, i certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate contengono già i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni. Tuttavia, per i certificati emessi prima di tale data, è necessario un ulteriore attestato del medico curante o dello specialista.
In sintesi, l’Agenzia conclude che le certificazioni previste, sia quelle rilasciate dal medico curante sia quelle della commissione medica integrata, non sono soggette a limiti di validità temporale, salvo modifiche alle condizioni di salute del contribuente o innovazioni tecnologiche che rendano necessari nuovi sussidi.