Certificazione Provvisoria Legge 104/92 - Handicap - Amidi dei Disabili OdV

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Procedura per il Rilascio della Certificazione di Disabilità Grave
1. Mancato rilascio della certificazione entro 90 giorni
Nel caso in cui la certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992) non venga rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato ha facoltà di presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia indicata, in servizio presso la ASL. Questo certificato deve attestare la sussistenza della situazione di gravità, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 324/1993, convertito in Legge 423/1993, e dalla Circolare n. 32/2006.
2. Contenuti della certificazione provvisoria
La certificazione provvisoria, rilasciata dal medico specialista della ASL, deve contenere:
  • La diagnosi dettagliata della patologia.
  • La descrizione delle difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali causate dalla patologia.
  • La dichiarazione del medico, redatta sotto la propria responsabilità professionale, in verità, scienza e coscienza, riguardo a quanto attestato.
Tali requisiti sono definiti nel punto 2 della Circolare n. 32/2006.  
3. Rilascio della certificazione provvisoria dalla Commissione Medica Integrata
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 104/1992, la Commissione Medica Integrata può rilasciare una certificazione provvisoria di disabilità grave prima del decorso dei 90 giorni previsti per l’emissione del provvedimento definitivo.
  • Questa certificazione sarà valida fino alla conclusione del procedimento di accertamento definitivo.
Nel caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria può essere emessa anche dopo soli 15 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata.
4. Recupero delle somme in caso di mancato riconoscimento
Qualora, al termine del procedimento, non venga accertata la condizione di disabilità grave, si procederà al recupero delle somme eventualmente percepite in maniera indebita, come ad esempio i permessi retribuiti concessi in base alla certificazione provvisoria.  
5. Durata della certificazione provvisoria
La certificazione provvisoria mantiene la sua validità fino all'emissione del provvedimento definitivo, come stabilito nel punto 5 della Circolare n. 53/2008.
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