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Art.4 DL n.5 del 9/02/2012 - Amidi dei Disabili OdV

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Approfondimento sull'Articolo 4 del Decreto Legge 5/2012
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 5/2012, e in particolare del suo articolo 4, sono state introdotte disposizioni fondamentali per semplificare l’accesso ai benefici previsti per le persone con invalidità, handicap e disabilità.
1. Contenuto dell’Articolo 4 del DL 5/2012
L’articolo 4 prevede che i verbali delle Commissioni Mediche di accertamento (relativi a invalidità, handicap e disabilità) riportino obbligatoriamente:
  1. L’indicazione dei requisiti utili per ottenere i benefici fiscali.
    • Esenzione IVA su acquisti specifici (ad esempio veicoli e ausili tecnici).
    • Esenzione dal pagamento del bollo auto.
    • Agevolazioni per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
    • Detrazioni IRPEF per spese mediche o assistenziali.
  2. La sussistenza delle condizioni per il rilascio del contrassegno disabili per la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati da persone con ridotta capacità motoria o cecità.
In assenza di tali requisiti, il verbale deve contenere la dicitura specifica:
“L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5”.
Questa modifica normativa è stata concepita per garantire che i verbali siano più completi, evitando la necessità di ulteriori certificazioni da parte degli interessati, semplificando le procedure amministrative e riducendo i tempi di accesso ai benefici.
2. Applicazione pratica dell’Articolo 4
a. Verbali emessi dopo il 2012
Tutti i verbali di accertamento redatti dopo il 2012 devono rispettare le disposizioni dell’articolo 4, includendo:
  • La presenza o assenza dei requisiti per i benefici fiscali.
  • La presenza o assenza delle condizioni per il contrassegno disabili.
Questa standardizzazione consente agli enti (INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.) di accedere direttamente alle informazioni contenute nei verbali per concedere o negare i benefici richiesti, senza dover richiedere ulteriori documenti.
b. Verbali antecedenti al 2012
I verbali redatti prima dell’entrata in vigore del DL 5/2012 potrebbero non contenere alcuna indicazione in merito ai requisiti per i benefici fiscali o per il contrassegno. In questi casi, l’interessato può:
  1. Richiedere un aggiornamento del verbale mediante una nuova visita di accertamento presso la Commissione Medica ASL/INPS.
  2. Presentare documentazione integrativa (certificati specialistici o attestazioni mediche) per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
3. Benefici fiscali disciplinati dall'Articolo 4 del DL 5/2012
L’articolo 4 del DL 5/2012 prevede che i verbali delle Commissioni Mediche indichino se l’interessato possiede i requisiti per accedere ai seguenti benefici fiscali:
  • IVA agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità, come previsto dall'articolo 30, comma 7, della Legge 388/2000. Tale agevolazione è valida per:
      • Veicoli acquistati da persone con disabilità motoria o sensoriale, o da familiari che le abbiano fiscalmente a carico.
      • Veicoli con cilindrata non superiore a 2.000 cc per motori a benzina o 2.800 cc per motori diesel.
      • L'acquisto è agevolato una volta ogni quattro anni, salvo casi di rottamazione anticipata del veicolo precedente.
  • Esenzione dal pagamento del bollo auto, come previsto dall'articolo 8, comma 7 della Legge 449/1997. Questa esenzione si applica ai veicoli intestati a persone con disabilità o ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico.
  • Detrazioni IRPEF al 19% per le spese sostenute per:
      • L'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità.
      • L’adattamento dei veicoli in base alle esigenze della persona disabile.
  • Contrassegno disabili:
      • L’articolo 4 richiede che nei verbali sia esplicitata la presenza dei requisiti per ottenere il contrassegno disabili, previsto dal DPR 495/1992 (articolo 381). Il contrassegno può essere concesso alle persone:
      • Con ridotte o impedite capacità di deambulazione.
      • Non vedenti.
Questa indicazione consente ai Comuni di rilasciare il contrassegno senza ulteriori verifiche mediche.
  • Agevolazioni per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come previsto dalla Legge 13/1989, applicabili sia alle abitazioni private che ai condomini.
  • 4. Finalità dell’Articolo 4 del DL 5/2012
    Le modifiche introdotte dall'articolo 4 hanno l’obiettivo di:
    1. Semplificare le procedure amministrative:
      • Rendendo i verbali di accertamento completi e utilizzabili per tutte le pratiche relative ai benefici fiscali e assistenziali.
    2. Ridurre i tempi di attesa:
      • Gli enti coinvolti (ad esempio INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni) possono consultare direttamente il verbale per verificare i requisiti, senza dover richiedere ulteriori certificazioni.
    3. Uniformare i criteri di valutazione:
      • Le Commissioni Mediche sono obbligate a utilizzare parametri chiari e standardizzati nella redazione dei verbali.
    5. Normativa correlata
    L’articolo 4 del DL 5/2012 si integra con altre norme rilevanti nel campo dell’assistenza e delle agevolazioni per le persone con disabilità, tra cui:
    6. Conclusioni
    L’articolo 4 del Decreto Legge 5/2012 rappresenta un passaggio cruciale per semplificare l’accesso ai benefici per le persone con disabilità. Garantendo che i verbali contengano tutte le informazioni utili, si riducono gli oneri burocratici per gli interessati e si velocizzano le procedure amministrative.
    Per chi possiede verbali antecedenti al 2012 o verbali incompleti, è possibile richiedere un aggiornamento o fornire documentazione integrativa per accedere ai benefici previsti. Questa norma è un importante strumento di tutela per garantire il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.
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