Risposta Interpello AdE n. 578 del 3 settembre 2021 - Amidi dei Disabili OdV

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Risposta Interpello AdE n. 578 del 3 settembre 2021

Agevolazioni Fiscali
Non ha scadenza il certificato che dà il diritto all'IVA agevolata sull'acquisto di dispositivi, ausili e protesi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 578 del 3 settembre 2021, ribadendo che non scade né la certificazione del medico specialista dell'ASL che attesta l'handicap cronico né quella del medico curante che documenta il collegamento funzionale tra la menomazione e il dispositivo acquistato.

In altri termini, la persona con disabilità permanente ai sensi della Legge 104 e che vuole fruire dell'IVA agevolata su dispositivi ed ausili, può esibire lo stesso certificato nel corso del tempo perché, ha precisato l'Agenzia, questo non ha alcuna scadenza

Dal 4 maggio 2021, data in cui è stato modificato l'articolo 2, comma 2bis del DM del 14 aprile 1998 relativo alle condizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% per i presidi tecnici ed informativi, i certificati per avere diritto allo sconto non sono sottoposti a limiti temporali.
Con la risposta all'interpello del 3 settembre l'Agenzia delle Entrate offre un riepilogo sulla disciplina specifica in cui si colloca questa disposizione, argomentando il riscontro fornito all'interpellante che ha sollevato la questione.
In particolare, l'Agenzia ricorda che il DL n.202/1989 ha disposto che tutti gli ausili collegati a menomazioni funzionali permanenti sono sottoposti all'agevolazione citata e che dal 1996, in forza del DL n.699, il beneficio è stato esteso anche ai dispositivi "tecnici informatici"

Infine è intervenuta la citata legge del 1998, art. 2 comma 2, che ha stabilito le condizioni di accesso allo sconto e, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede:
"Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per la cessioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente o Commissione Medica Integrata"

Quando tali certificato, rilasciati dal Medico dell'ASL, non attestino il collegamento tra la disabilità e il presidio medico, proseguo la norma, questi devono essere integrati da ulteriore documentazione del medico curante che ne indichi il rapporto funzionale (comma 2bis). Non essendoci alcuna previsione normativa in tale senso, aggiunge l'Agenzia,

"per entrambe le suddette attestazioni mediche, non esistono limiti temporali di scadenza"

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