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Invalidità Civile

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Invalidità Civile

Invalidità civile

L’invalidità può essere definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. L’invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

Per la legge italiana, si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Differenza tra invalidità civile e handicap

L’art. 2 della Legge 118/71 riguardante le norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, stabilisce che: “… si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

L’art. 3 della Legge 104/92 definisce lo stato handicap nel seguente modo: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

Domanda di invalidità civile: gli aventi diritto

Può presentare domanda di visita di accertamento qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. Le persone invalide possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro invalidità. La richiesta di riconoscimento di invalidità può essere presentata:

  • dall’interessato che si ritiene invalido;
  • da chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
  • a chi cura gli interessi dell’invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).

Per i minorenni

La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti. Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e si possono attribuire:

  • Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale);
  • Indennità di accompagnamento: rilasciata, come per gli adulti, con specifico riguardo: “Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.”

Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99

Cosa fare per richiedere la domanda di invalidità civile ?

Come primo passo è necessario recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia per via telematica dal sito dell’INPS un certificato su apposito modello nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare (sempre dal sito dell’INPS) la domanda di visita vera e propria, allegando la propria certificazione medica. La domanda può essere compilata direttamente dalla persona, dopo essersi registrati ed aver ricevuto un suo PIN identificativo oppure con l’aiuto dello stesso patronato. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente – in genere – tramite una lettera a casa.

La visita

Si svolge presso la commissione medica competente della ASL di residenza che ha il compito di valutare i sintomi della persona. Per ogni sintomo viene assegnato un punteggio (i singoli punteggi sono stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile – Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992 -) e viene poi formulata la percentuale totale di invalidità. Dopo la visita la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Se il giudizio è unanime il verbale viene convalidato ed inviato alla persona; al contrario, se non lo è, il tutto viene inviato all’INPS, che può decidere di sospendere la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona così da effettuare ulteriori accertamenti.
Inoltre, dato che sia per ottenere l’invalidità civile sia la situazione di handicap la procedura è uguale, l’art. 6 Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità offrendo la possibilità, a richiesta dell’interessato, di unificare le due visite di accertamento eliminando il disagio di doversi sottoporre a due visite diverse.

Chi riconosce l’invalidità civile

L’invalidità civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione composta da un medico specialista in medicina legale (che assume le funzioni di presidente) e da due medici, di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo. Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

Il ricorso contro il verbale della Commissione Asl

Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni può fare ricorso giurisdizionale (cioè davanti ad un giudice), con l’assistenza di un avvocato, entro sei mesi dal ricevimento del verbale. A partire dal 1° Gennaio 2012, con la Legge n. 111/2011, chiunque voglia fare ricorso contro un verbale di invalidità deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere.
Se il ricorso per l’accertamento dell’invalidità civile viene vinto, i benefici economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile o del riconoscimento dello stato di handicap; se il ricorso viene perso, invece, l’interessato dovrà pagare anche le spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a Euro 23.056,82, aumentato di Euro 1.280,93 per ogni familiare convivente. (valido per l'anno 2019). Anche in questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere, in allegato, la copia del documento reddituale a prova di quanto affermato. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Percentuali di invalidità, i benefici economici e lavorativi

A seconda della percentuale di invalidità individuata, alla persona invalida vengono riconosciuti una serie di benefici la cui entità e tipologia dipendono dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni. I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL.
    • meno del 33%: non invalido;
    • dal 34 %: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale (la concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità);
    • dal 46 %: collocamento mirato;
    • dal 51 %: congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro);
    • dal 67 %: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa), tessera regionale di libera circolazione con tariffa agevolata e limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000;
    • dal 74 %: assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i privi di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. È incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS;
    • 100 %: fornitura gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. Pensione di inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.

Pensione di inabilità e assegno mensile

I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
  • Il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
  • Un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
  • Essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
  • Disporre di un reddito annuale personale non superiore a 16.982,49 Euro (valido per il 2021).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di pensione di inabilità ma di assegno sociale. In caso di morte dell’invalido la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.

I requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile sono:
  • Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • Essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.931,29 (valido per il 2021);
  • Non svolgere attività lavorativa.

L’indennità di accompagnamento

Tale indennità, istituita nel 1980:

  • non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
  • non è subordinata a limiti di reddito;
  • è indipendente dall’età della persona;
  • è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
  • non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
  • è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità di accompagnamento spetta quindi agli invalidi civili totali che per malattie fisiche o psichiche si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiana, necessitano di una assistenza continua. L’indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona.
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